PER FARLA BREVE

Uno dei motivi di incomprensione fra fotografo e sposi o fra fotografo e committenti di immagini di ritratto e’, spesso, la proprieta’ degli originali (files digitali sorgenti e, un tempo, i negativi).
A volte i clienti pretendono questa consegna, ed i fotografi la negano
E’ questo uno dei rari casi nei quali la verita’ sta davvero nel mezzo: in assenza di diversi patti scritti, gli originali delle riprese di matrimonio, cerimonia e ritratto per legge appartengono fifty-fifty (cioe’ in proporzione uguale) sia al fotografo che ai clienti che hanno commissionato il servizio.
E quindi:

a) E’ corretto che vengano custoditi presso lo studio del fotografo, sempre nel rispetto delle norme sulla privacy (non può avvenire alcuna pubblicazione senza assenso).
b) E’ corretto che i committenti (sposi, o persone ritratte, o genitori di minori ritratti) non pretendano la consegna incondizionata di tali originali, ma la richiedano a fronte di un giusto compenso.
c) E’ corretto che il fotografo non li consegni “di default”, ma dia la possibilità di riscattare la quota di “proprieta’” dei clienti, ad un prezzo sensatamente proporzionato al valore del servizio originario.
d) Conseguentemente, sono invece sbagliate le posizioni sia degli sposi che pretendono la consegna su sola richiesta, come anche del fotografo che si rifiuti, ad ogni costo, di consegnarli.

Queste indicazioni valgono IN ASSENZA di ACCORDI espliciti sulla disponibilità degli originali. Se esistono scritture di accordi interpersonali, valgono tali accordi.

PERCHE’ QUESTA COSA?

Se gli sposi – o comunque la persona ritratta e committente – vogliono riscattare tali originali (o desiderano la consegna di files a piena risoluzione), hanno diritto a chiederli, ed il fotografo è tenuto a consegnarli, purché dietro pagamento di uno specifico e congruo compenso.
Non esiste un’indicazione assoluta, di tale “congruita’”. E’ sensato che il fotografo valuti – mediamente – qual è il mancato guadagno che deriva dalla vanificazione delle possibilità di ristampe, e/o che il valore sia collegato, percentualmente, al costo del servizio nel suo complesso.

ATTENZIONE: poiché la valutazione della congruita’ del compenso per la cessione degli originali NON puo’ essere determinata da “esterni”, è indispendabile che il fotografo sia chiaro, fin da subito, sull’entita’ del compenso richiesto in caso di cessione di files sorgenti, o a piena risoluzione, o originali.

Esiste una sentenza della Corte di Cassazione che si e’ pronunciata in tal senso, con sentenza del 28/6/1980 n. 4094: la proprieta’ dei negativi di ritratto e di cerimonie come matrimonio e simili è del fotografo, e non del committente.

Suprema corte di Cassazione civile, sez I, 28/06/1980 n. 4094, reperibile – fra gli altri – in Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 6. Foro it. 1980, I, 2121, Giust. civ. 1980, I, 2101, che recita:“Nell’ipotesi di ritratto fotografico eseguito su commissione, regolata dall’art. 98, I. 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d’autore, il committente, diversamente da quanto stabilito dall’art. 88 comma 3 di detta legge per le fotografie di cose in suo possesso, non acquista il diritto esclusivo di utilizzazione della fotografia, il quale rimane al fotografo, pur concorrendo con quello della persona fotografata o dei suoi aventi causa di pubblicare e riprodurre liberamente la fotografia medesima, salvo il pagamento al fotografo di un equo corrispettivo nel caso che la utilizzino commercialmente. Nell’ipotesi indicata, pertanto, ove manchi un diverso pattodeve ritenersi che il fotografo conserva la proprieta’ del negativo e non e’ tenuto a consegnarlo al committente.”

Tuttavia, dato che gli sposi (o le persone ritratte) conservano la facolta’ di usare tali immagini (come determinato dall’ art. 96 legge 633/41), ecco che esiste anche in capo a loro – cioe’ agli sposi committenti del ritratto – un diritto a usare tali originali.

Questo significa che gli originali del matrimonio o della sessione di ritratto – in assenza di patti scritti – restano correttamente al fotografo (vedi sopra), il quale, tuttavia, su richiesta e dietro pagamento deve consegnare gli originali ai clienti che li vogliano riscattare. 

Dal canto loro, i clienti NON hanno titolo per pretendere tali originali (o i files) senza pagare un apposito e congruo compenso.

In assenza di differente pattuizione, il valore degli originali o dei files originari e’ determinabile in percentuale al costo complessivo, ed in proporzione inversa al tempo trascorso dall’evento o cerimonia fotografata (vedi piu’ avanti).

I files digitali originali, o copie degli stessi di risoluzione adatta alla stampa, non devono essere automaticamente consegnati, ma – rappresentando il mezzo assimilabile alla matrice con cui si esercita il diritto di riproduzione – sono oggetto di separata trattativa economica.

http://www.fotografi.org/originali/ associazione nazionale fotografi professionisti tau visual  

×

Ciao!

Chatta con me oppure invia una mail a info@fotoidea.net

 

× Whatsapp